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Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Precisazioni
Si ritiene utile portare in evidenza le indicazioni seguenti in merito all’utilizzo del Prezziario Regionale, peraltro già pubblicate nelle FAQ specifiche della Misura.
Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici dev’essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006; pertanto tutti gli enti di cui all’art.2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, applicheranno il prezzario regionale vigente dei lavori pubblici così come pubblicato.
Per le operazioni realizzate da tutti gli altri soggetti, diversi da quelli di cui all’art. 2, comma 2, della citata legge 109/94, dovrà applicarsi il prezzario regionale vigente dell’agricoltura; per i prezzi non compresi in detto prezzario, potrà essere utilizzato il prezzario regionale vigente dei lavori pubblici scorporato delle spese generali e degli utili di impresa indicati nel decreto presidenziale di adozione del prezzario stesso.