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Obblighi in materia di informazione e pubblicità delle
operazioni co-finanziate con fondi FEASR
Nota tecnica II
Il Reg. CE n. 1974/06 all’art. 58 al comma 3 prevede norme particolareggiate per l’informazione e la pubblicità del programma e rimanda per queste al suo allegato VI.
I beneficiari delle misure destinate al sostegno della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale (tra le quali le misure 312, 313 e 323.b) sono obbligati a dare evidenza del sostegno europeo al pubblico attraverso l’affissione di targhe o cartelli che identifichino i beni realizzati o acquistati.
In analogia con quanto disposto dall’art. 72 del Reg. CE n. 1698/05, i beneficiari sono obbligati a mantenere le targhe, i cartelli e le indicazioni relative ad ogni tipologia di operazione per almeno i cinque (5) annisuccessivi alla data della domanda di pagamento.
Di seguito si riportano alcune indicazioni relative a Targhe e Cartelli:
1.    operazioni di valore complessivo pari o superiore a € 50.000 e fino a € 500.000
Targhe per fabbricati                                  misure minime cm 29,7 x21,0
Targhe per beni mobili                               misure minime cm 14,5 x10,5
2.    operazioni di valore complessivo superiore a € 500.000
Cartelli per fabbricati                                  misure minime cm 42,0 x29,7
Cartelli per beni mobili                               misure minime cm 29,7x 21,0
Di norma le targhe e i cartelli devono essere affissi sul bene realizzato o acquistato.
Qualora ciò non fosse possibile per motivi dimensionali le targhe e i cartelli relativi devono essere affissi presso il luogo fisico in cui sono ubicati i beni o presso la sede operativa del progetto, in un luogo visibile al pubblico.
Le spese che derivano dall’attuazione di tale obbligo possono essere rendicontate tra le spese generali nei limiti dei massimali previsti per tale voce di spesa dai bandi e dalle Disposizioni attuative generali e specifiche.
I beneficiari titolari di investimenti inferiori a 50.000,00 € possono, se lo ritengono opportuno, informare il pubblico circa la realizzazione delle loro opere. I costi sostenuti possono essere rendicontati come spese generali.
Si ricorda che laddove, a seguito di controllo in loco, venissero riscontrate difformità rispetto a quanto prescritto ovvero violazioni degli obblighi di informazione e pubblicità delle operazioni cofinanziate è disposta la revoca totale del finanziamento concesso con restituzione delle somme eventualmente percepite dal beneficiario.